Statuto Associazione


- STATUTO -

Art.1) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalita' di lucro, denominata:

MALINA DOG ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'associazione ha sede legale in: citta': Pradamano, via Lippa n° 1

L'associazione potra' comunque esplicare la propria attivita' sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o puo'essere modificata la sede legale senza necessita' di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art.2) NATURA E SCOPI - L'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI - accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutaria del medesimo Ente di promozione. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente di Promozione stesso dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o all gestione delle societa' affiliate. L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attivita' sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: cio' si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche nei vari settori ma con particolare riguardo a quelli della Cinofilia e comprende l'attivita' didattica per l'avvio, corsi di educazione, utilita', difesa, ricerca e agility, la vendita di materiale atto all'attivita' sociale, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attivita' sportive nonche' la gestione degli impianti e delle attrezzature.
In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina della cinofilia, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Art.3) PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
b) dai beni mobili che diverranno proprieta' dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d) da contributi di soggetti publici e privati;
e) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di      interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.
Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorche' in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sportiva.

Art.4) SOCI DIRITTI/DOVERI - Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione del'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari:
b) Soci Ordinari: sono color che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali, per i minori e' necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione puo' essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati ne' comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera Presidenziale, la relativa Iscrizione al libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validita' dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporatei. La quota sociale e' intrasmissibile e non e' rivalutabile. L'Adesione all'Associazione comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalita' e degli eventuali regolamenti;
b) la facolta' di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio puo' recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennita', dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualita' di socio puo' avvenire per:
a) morosita';
b) non ottemperanza alle disposizioni statutaria e regolamentari;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
d) per comportamento scorretto.
Le espulzioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attivita' svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennita' di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalita'.

Art.5) QUOTE SOCIALI - Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalita' di pagamento.

Art.6) ASSEMBLEA/BILANCIO - L'Assemblea e' sovrana. Essa e' formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art.2532 c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta ll'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizi precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed e' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea e' valida, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fisata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominera' i propri reppresentanti con diritto di voti in seno agli organismi ove previsto.

Art.7) CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione e' diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, e' revocabile ed e' rieleggibile. Il Consiglio e' investito, da parte dell'Assemblea, dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potra' compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre societa' e Associazioni Sportive nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

Art.8) CARICHE SOCIALI - Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tuii i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art.9) SCIOGLIEMNTO - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verra' devoluto ai fini sportivi ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilita' pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'Art 3, com.190.1. 662/96.

Art.10) STATUTO/REGOLAMENTI - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione puo' anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dal'Assemblea.

Art.11) COLLEGIO ARBITRALE - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente - affiliante. In tutti i casi dove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sara' composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art.12) RIMANDI - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli Art.36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai regolamenti del CONI e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Pradamano, il 21/11/2023.